30 ottobre 2009

DL 134/09

Sintesi e rilievi critici al Disegno di legge approvato alla Camera il 21 ottobre 2009. Conversione in legge del Decreto Legge n.° 134 del 25 settembre 2009.

Beneficiari.
I docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
gli A.T.A. inseriti a pieno titolo nelle graduatorie permanenti,
Ø che, nell’a.s. 2008/2009, abbiano stipulato un contratto a tempo determinato - annuale o sino al termine delle attività didattiche -, in quanto inseriti nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti, oppure nelle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto - di prima fascia, per il personale docente, o di prima e seconda fascia, per il personale A.T.A.-, “per le stesse classi di concorso, posti o profili professionali”;
Ø che, nell’a.s. 2008/2009, abbiano conseguito, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza temporanea di almeno 180 giorni;
Ø che non abbiano potuto stipulare, per l’a.s. 2009/2010, un contratto per una delle tipologie citate, per mancanza di posti disponibili;
Ø che abbiano stipulato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di cattedre o di posti interi;
Ø che nell’a.s. in corso abbiano rinunciato ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi;
Ø che abbiano rinunciato ad un contratto, anche ad orario intero, in quanto individuati come aventi titolo da una delle graduatoria provinciali in cui siano inseriti in coda.

Sono invece esclusi coloro che, nel corrente a.s., rinuncino ad una supplenza ad orario intero nella graduatoria ad esaurimento della provincia di appartenenza o nelle graduatorie di circolo o d’istituto correlate.
È escluso sia il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato, sia il personale collocato a riposo a partire dall’1 settembre 2009.

Supplenze temporanee.
Ai beneficiari sono conferite dai D.S. le supplenze per assenze del personale in servizio, “con precedenza assoluta” rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e d’istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali sono iscritti.
La precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche per il completamento di orario sia nella provincia di appartenenza, sia in una delle province aggiuntive, ma il completamento può avvenire solo nella provincia in cui il contratto è stato stipulato.

Punteggio.
I docenti hanno diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio –12 punti-, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento.
Il personale A.T.A ha diritto all’attribuzione del punteggio per l’intero anno scolastico.
Il punteggio è assegnato nella stessa classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale in cui si è prestato servizio nell’a.s. 2008-2009.


Graduatorie.
I beneficiari sono inseriti in elenchi provinciali o sub-provinciali, per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, in ordine di graduatoria, secondo la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute. Qualora i beneficiari abbiano richiesto di essere inclusi negli elenchi prioritari in una delle province aggiuntive, “ai fini del completamento orario” la loro “posizione risulterà comunque subordinata rispetto agli aspiranti inclusi nella graduatoria originaria di tale provincia”.

Convenzioni regionali.
I beneficiari impegnati in progetti attivati ai sensi delle Convenzioni stipulate con le Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti, supplenze temporanee, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.
Regione Lombardia.
I docenti potranno svolgere supplenze solo durante le eventuali sospensioni delle attività previste dall’accordo; qualora abbandonino le attività in corso per assumere una supplenza di qualsiasi durata, non potranno più rientrare in alcuna attività.

Obblighi.
I beneficiari sono obbligati ad accettare qualsiasi proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che sia offerta in corso di altro contratto.
La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto, la perdita dei 12 punti, ma non del punteggio maturato in ragione del servizio effettivamente svolto, la perdita del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione eventualmente percepita.
Non è applicata alcuna penalizzazione nei seguenti casi:
Ø se il lavoratore rinuncia alla supplenza, anche in corso, per un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, resosi disponibile successivamente;
Ø se è destinatario di un progetto regionale;
Ø se è impegnato in una supplenza temporanea, conferita in virtù dell’inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto;
Ø se, “nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari”, ha accettato una supplenza dalle graduatorie di circolo o d’istituto in cui è incluso, in una provincia diversa, e se la supplenza è in corso nel momento della chiamata dall’elenco prioritario.

Rilievi critici.
Beneficiari.
Ø L’accesso ai contratti di disponibilità è riservato solo a una minima parte dei precari rimasti senza lavoro, ovvero a coloro che abbiano lavorato per tutto l’anno appena trascorso, con nomina degli USP , e a coloro che abbiano lavorato per almeno 180 giorni dalle graduatorie di istituto;
Ø non è prevista alcuna forma di tutela dei altri docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie di istituto;
Ø i beneficiari saranno costretti ad accettare le supplenze brevi assegnate dai DS, mentre tutti gli altri docenti avranno scarsissime possibilità di lavorare e non beneficeranno di alcun intervento a sostegno del reddito (ad esclusione della disoccupazione con requisiti ridotti, qualora ricorrano le circostanze previste dalla legge);
Ø a fronte della concessione del punteggio di servizio per l’intero anno, i precari “storici” sono costretti ad accettare, invece di una nomina annuale, contratti di lavoro brevi e discontinui. Si introduce, quindi, per lavoratori che hanno maturato diversi anni di servizio, una forma di ulteriore precarizzazione, analoga a quella finora tipica dei docenti privi di abilitazione o neo-abilitati;
Ø qualora il lavoratore rinunciasse ad un incarico, perderebbe non solo il diritto di accedere ai contratti di disponibilità, dunque alle supplenze temporanee, ma anche l’indennità di disoccupazione, che percepisce secondo le circostanze previste dalla legge.

Indennizzo.
Ø Non è specificato se il pagamento delle supplenze brevi resti a carico dei singoli istituti, i quali versano già molto spesso in condizioni di grave difficoltà di bilancio;
Ø qualora le supplenze offerte fossero brevi spezzoni orari, il lavoratore percepirebbe un salario inferiore allo stesso sussidio di disoccupazione; per gli altri docenti, al lavoro precario subentra la disoccupazione, senza forme di sostegno del reddito. È questo il risultato della piena conferma dei tagli agli organici previsti nella legge 133/2008;
Ø non è prevista alcuna misura strutturale che sostenga i lavoratori precari nei prossimi quattro anni, quando saranno tagliati altri 150mila posti.
Ø non è prevista alcuna estensione dell’accesso all’indennità di disoccupazione;
Ø l’ammontare del sussidio mensile di disoccupazione non è incrementato; né è previsto alcun prolungamento dell’indennità oltre i termini usuali (8 mesi, contro i 10-12 di retribuzione di una supplenza annuale).

Accordo MIUR-Regioni.
Ø I contratti di disponibilità, incentivando l’intervento finanziario delle Regioni, avallano e cominciano ad attuare concretamente il disegno di regionalizzazione dell’istruzione professionale, già intrapreso anche nella regione Lombardia con il patto Gelmini-Formigoni dello scorso marzo;
Ø essi accelerano l’attuazione del cosiddetto federalismo scolastico, previsto dalla revisione del titolo V della Costituzione, che porterà alla formazione di sistemi scolastici regionali fortemente diseguali per risorse e risultati;
Ø la Regione Lombardia finanzia progetti anche per le scuole paritarie che ne facciano richiesta. Le scuole private paritarie, però, hanno sistemi di reclutamento affatto diversi da quelle pubbliche statali, poiché non attingono alle graduatorie ad esaurimento. Si tratta dunque di un ulteriore finanziamento alle scuole private.

Alcune modificazioni apportate dalla Commissione ed emendamenti approvati dall’aula della Camera dei deputati.
È concesso ai docenti che ne fanno richiesta esplicita:
Ø la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento e dell’integrazione delle graduatorie per il biennio 2007/2009;
Ø l’inserimento nelle graduatorie di altre province “in coda”;
Ø il trasferimento dalla provincia prescelta ad un’altra, con il riconoscimento del punteggio e della posizione in graduatoria.
Con decorrenza dall’1 settembre 2009, per il biennio scolastico 2009/2011, non è permesso:
Ø modificare la scelta dell’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più graduatorie;
Ø rimanere nelle graduatorie ad esaurimento ai docenti che abbiano stipulato contratti a tempo indeterminato, per qualsiasi tipologia di posto o classe di concorso.

Conclusioni.
I contratti di disponibilità si basano sulla piena conferma dei tagli agli organici, previsti dall’art. 64 della legge 133/2008, e dei licenziamenti dei docenti precari, indicati nello Schema di Piano Programmatico del MIUR. Il numero dei licenziamenti è invariato; non si prevede alcun tipo di estensione degli ammortizzatori sociali a chi ne sia attualmente escluso, né il prolungamento della loro durata o l’incremento della loro entità; si accentua invece la precarizzazione del personale docente e si avvia la regionalizzazione del sistema scolastico nazionale. Unica concessione i 12 punti di servizio, che aumenteranno il divario di punteggio esistente tra un ristretto numero di precari e tutti gli altri, dividendo e contrapponendo ulteriormente i lavoratori della scuola.

Sara Branca

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