25 ottobre 2009

Analisi critica dei contratti di disponibilità.

Decreto Legge n.° 134 del 25 settembre 2009. Sintesi e rilievi critici.

Il Decreto Legge è stato emanato “per consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010”.
Esso consta di due articoli.

Articolo primo:

· integra la Legge n.° 124 del 3 maggio 1999, con il comma 14 bis, e stabilisce che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal personale docente ed educativo della scuola pubblica statale non possano trasformarsi in contratti a tempo indeterminato, né permettere, prima dell’immissione in ruolo, la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi;

· stabilisce che le supplenze temporanee siano assegnate al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento e al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti, con precedenza assoluta rispetto al personale non incluso nelle suddette graduatorie e a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto.

Beneficiari:
- coloro i quali abbiano stipulato, nell’a.s. 2008-2009, un contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche,
- non abbiano potuto stipulare la stessa tipologia di contratto nell'anno scolastico 2009-2010, per mancanza di posti disponibili;

stabilisce che l'amministrazione scolastica possa promuovere, in collaborazione con le Regioni e con le risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni stesse, progetti di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività straordinarie, “anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione”.

Beneficiari:
- hanno priorità i lavoratori precari della scuola che abbiano maturato i predetti requisiti e che percepiscano l'indennità di disoccupazione.
Indennizzo:
- può essere loro corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle regioni.
Punteggio:
- 12 punti di servizio, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e permanenti (ATA).

Articolo secondo:

· stabilisce che il decreto entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

· sancisce che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Rilievi critici all’articolo primo:

· Articolo I, comma I:
- l’articolo I, comma I, che è stato inserito in seguito all’annuncio di ricorsi al giudice del lavoro per il riconoscimento anche al personale precario degli scatti biennali di anzianità e della stabilizzazione dopo un triennio di contratti a tempo determinato, viola le legislazioni europea ed italiana;
- dal 1988 il riconoscimento degli scatti biennali è garantito ai docenti di religione da una legge dello Stato, ed anche la stabilizzazione del personale della Pubblica Amministrazione è sancita per legge;
- l’art. 3 della Costituzione proclama il principio di uguaglianza, l’art. 97 della Costituzione impone che l’organizzazione dei pubblici uffici assicuri l’imparzialità dell’amministrazione, il Decreto Legislativo n°. 216 del 9 luglio 2003, che attua la direttiva 2000/78/CE, dispone la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni del lavoro;
- la possibilità del riconoscimento degli scatti di anzianità per il personale precario è contemplata dalla sentenza della Corte di Giustizia europea C 307/05 del 13/07/2007 e da tre sentenze dei tribunali del lavoro, rispettivamente di Tivoli, Salerno e Roma.

Articolo I, comma II:
Beneficiari:
- l’accesso ai contratti di disponibilità è riservato solo a una minima parte dei precari rimasti senza lavoro, ovvero a coloro che abbiano lavorato per tutto l’anno appena trascorso, con nomina degli USP;
- non è prevista alcuna forma di tutela dei docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie di istituto;
- i beneficiari saranno costretti ad accettare le supplenze brevi assegnate dai DS, mentre tutti gli altri docenti avranno scarsissime possibilità di lavorare e non beneficeranno di alcun intervento a sostegno del reddito (ad esclusione della disoccupazione con requisiti ridotti, qualora ricorrano le circostanze previste dalla legge);
- a fronte della concessione del punteggio di servizio per l’intero anno, i precari “storici” sono costretti ad accettare, invece di una nomina annuale, contratti di lavoro brevi e discontinui. Si introduce, quindi, per lavoratori che hanno maturato diversi anni di servizio, una forma di ulteriore precarizzazione, analoga a quella finora tipica dei docenti privi di abilitazione.
Indennizzo:
- non è specificato se il pagamento delle supplenze brevi resti a carico dei singoli istituti, i quali versano già molto spesso in condizioni di grave difficoltà di bilancio;
- qualora le supplenze offerte fossero brevi spezzoni orari, il lavoratore percepirebbe un salario inferiore allo stesso sussidio di disoccupazione; per gli altri docenti, al lavoro precario subentra la disoccupazione, senza forme di sostegno del reddito. È questo il risultato della piena conferma dei tagli agli organici previsti nella legge 133/2008;
- non è prevista alcuna misura strutturale che sostenga i lavoratori precari nei prossimi quattro anni, quando saranno tagliati altri 150mila posti.

· Articolo I, comma III:
Beneficiari:
- solo coloro che abbiano lavorato per tutto l’anno scorso con nomina dell’USP, che siano disoccupati e che percepiscano un’indennità di disoccupazione;
- cioè coloro che abbiano versato almeno 52 contributi settimanali nell’ultimo biennio e che abbiano maturato due anni di contribuzione;
- non è dunque prevista alcuna estensione dell’accesso all’indennità di disoccupazione;
- l’ammontare del sussidio mensile di disoccupazione non è incrementato; né è previsto alcun prolungamento dell’indennità oltre i termini usuali (8 mesi, contro i 10-12 di retribuzione di una supplenza annuale);
- la durata dei progetti in collaborazione con le Regioni è molto breve: tre mesi, prorogabili ad otto;
- le attività straordinarie in collaborazione con le Regioni non sono definite, salvo il riferimento a mansioni finalizzate anche all’adempimento dell’obbligo scolastico;
- i contratti di disponibilità, incentivando l’intervento finanziario delle Regioni, avallano e cominciano ad attuare concretamente il disegno di regionalizzazione dell’istruzione professionale, già intrapreso anche nella regione Lombardia con il patto Gelmini-Formigoni dello scorso marzo;
- essi accelerano l’attuazione del cosiddetto federalismo scolastico, previsto dalla revisione del titolo V della Costituzione, che porterà alla formazione di sistemi scolastici regionali fortemente diseguali per risorse e risultati.

Conclusioni.I contratti di disponibilità si basano sulla piena conferma dei tagli agli organici, previsti dall’art. 64 della legge 133/2008, e dei licenziamenti dei docenti precari, indicati nello Schema di Piano Programmatico del MIUR. Il numero dei licenziamenti è invariato; non si prevede alcun tipo di estensione degli ammortizzatori sociali a chi ne sia attualmente escluso, né il prolungamento della loro durata o l’incremento della loro entità; si accentua invece la precarizzazione del personale docente e si avvia la regionalizzazione del sistema scolastico nazionale. Unica concessione i 12 punti di servizio, che aumenteranno il divario di punteggio esistente tra un ristretto numero di precari e tutti gli altri, dividendo e contrapponendo ulteriormente i lavoratori della scuola.


Sara Branca

Nessun commento:

Posta un commento