25 marzo 2009

legge regionale

Non mi metto a commentare le dichiarazioni di intenti di Formigoni o altri. Mi limito, sperando che sia utile, a evidenziare qualche frase della legge e ad aggiungere pochi riferimenti e commenti.
Ricordo che contro questa legge regionale il precedente governo aveva fatto ricorso alla Corte Costituzionale, e che il ricorso è stato ritirato (quindi senza che la Corte si fosse pronunciata) al momento della firma del protocollo d’intesa tra regione Lombardia e Ministero
La legge tutta intera l’avevo mandata alla mail list, la metto a disposizione anche sul forum (se ci riesco …), così come il testo del protocollo di intesa tra regione e miur con allegati tecnici (questi sono di poche pagine)

Legge regionale 19 del 6 agosto 2007
Art. 2
(Finalita` e principi)
1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralita`
della persona, della funzione educativa della famiglia, della
liberta` di scelta e della pari opportunita` di accesso ai percorsi,
nonche´ ai principi della liberta` di insegnamento e della valorizzazione
delle professioni educative, dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche e formative e della
parita` dei soggetti accreditati
che erogano i servizi


parità in questo caso vuol dire che i soldi (i nostri soldi, i soldi di tutti) vanno allo stesso modo ai soggetti pubblici o privati accreditati.
Mi permetto di aggiungere due parole sull’accreditamento. È una procedura con cui la regione sceglie quali sono i soggetti a cui dare soldi (si fa anche in altre regioni, provincie ecc. e anche in altri settori). La cosa importante è quali sono i criteri che si sceglie di considerare nella procedura di accreditamento: la regione dà le condizioni, i privati fanno richiesta e dimostrano di rispettare le condizioni, quindi possono accedere ai finanziamenti. L’accreditamento dovrebbe quindi controllare che quello che è fornito sia effettivamente un servizio PUBBLICO. Ad esempio che sia davvero per tutti.
Sono andata a cercare quali sono i criteri di accreditamento scelti dalla regione per le scuole. Non ho trovato un documento (se lo trovo ve lo mando). Allora sono entrata nell’applicazione con cui le scuole fanno la domanda, per vedere che domande ci sono. [se le cose si mettono male, ci conviene fondare una associazione e metterci a fare formazione professionale con i fondi della regione. Io so fare il pizzo al tombolo, un po’ di taglio e cucito … ]. Non mi sembra venga preso in considerazione se questi privati accettano studenti con handicap e nel caso quale sostegno garantiscono, né studenti stranieri, e non ho capito se c’è qualche limite alle rette che possono chiedere agli studenti. Ovviamente le scuole non sono tenute ad essere laiche, in nessuno dei possibili sensi della parola, infatti:


Art. 24
(Istituzioni formative)
4. Alle istituzioni formative e` assicurata piena
liberta` di orientamento
culturale ed indirizzo pedagogico-didattico.
5. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b),
sono dotate di personalita` giuridica e autonomia stuatutaria, didattica,

di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria
.

La loro attivita` e` improntata al principio della separazione tra
funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonche´ a quello della
partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti

tra le altre cose, questo vuol dire che possono assumere chi vogliono. Neanche i concorsi interni previsti dalla Aprea. Dopo i baroni delle università avremo i baronetti delle scuole superiori che decidono chi lavora e chi no. Se qualcuno ha libertà di insegnamento non è di sicuro l’insegnante.
credo anche voglia dire che possono far pagare ai 'clienti' quello che vogliono.

Art. 25
(Albo dei soggetti accreditati)
1. E`
istituito l’albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei
servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale,
suddiviso nelle sezioni A e B.
2. L’iscrizione all’albo abilita all’erogazione dei servizi di interesse
generale di istruzione e formazione professionale.

Art. 26
(Modalita` e criteri per l’accreditamento)
1. Ai fini dell’iscrizione all’albo, la Giunta regionale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale,
i requisiti per l’accreditamento, gli indicatori e le modalita`
di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi
di erogazione, con particolare riferimento a:
a) sistema certificato per la gestione della qualita` ;
b) indici specifici di efficienza ed efficacia;
c) adeguata dotazione logistica e gestionale;
d) affidabilita` economico-finanziaria;
e) copertura assicurativa per infortuni e responsabilita` civile
del personale e degli utenti;
f) disponibilita` di competenze professionali;
g) capacita` di correlazione con il territorio;
h) non essere soggetto a procedure fallimentari o altre procedure
concorsuali.

2. Per l’iscrizione alla sezione A dell’albo i richiedenti devono
assicurare altresı`:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
b) un’offerta formativa di percorsi conformi alle indicazioni
regionali per l’offerta formativa;
c) forme di rappresentanza degli allievi e delle loro famiglie;
d) l’adeguatezza e l’idoneita` dei locali in cui si svolge l’attivita` ;
e) la disponibilita` di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati
ai percorsi formativi offerti;
f) l’utilizzo di docenti e formatori in possesso di specifici requisiti;
g) l’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) per il personale dipendente;
h) adeguate forme di pubblicita` dei bilanci.


Questi sono i requisiti che la regione ritiene necessari e sufficienti. Per i dipendenti (quindi anche gli insegnanti) non c’è niente che obblighi a tener conto di graduatorie, diritti acquisiti ecc., naturalmente.

Art. 28
(Attribuzione delle risorse)
1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria,
relativamente all’ambito dei percorsi per l’assolvimento
del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di
istruzione, la Regione provvede all’attribuzione delle risorse disponibili
sulla base del criterio principale della
quota capitaria.

Vuol dire che finanziamenti saranno attribuiti in base al numero degli iscritti. È aperta la caccia allo studente, da catturare con ogni mezzo-promessa. Sappiamo già che questo rende i finanziamenti discontinui e non prevedibili.

Nessun commento:

Posta un commento