7 febbraio 2009

SINTESI DEL DISEGNO DI LEGGE APREA

PUNTI PIU’ IMPORTANTI INSERITI NELLA PROPOSTA DI LEGGE N.953 DEL DEPUTATO VALENTINA APREA.
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.
Presentata il 12 Maggio 2008

OBIETTIVO PRINCIPALE DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Con la presente proposta di legge si intende proporre un modello che punti a trasformare radicalmente il governo delle istituzioni scolastiche nella direzione di un rafforzamento degli organi di governo interni alle stesse istituzioni e della distinzione dagli organi di livello politico e amministrativo dell’intero sistema.

FINALITA’ DELL’INTERO DISEGNO
La responsabilizzazione professionale dei dirigenti e dei docenti. Realizzazione di un sistema decentrato imperniato sull’autonomia

ART. 1.
(Governo delle istituzioni scolastiche)
Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, i rappresentanti degli enti locali i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi .

ART. 2. FONDAZIONE (PRIVATI NELLE SCUOLE)
(Trasformazione delle istituzioni scolastiche in fondazioni)
Ogni istituzione scolastica può costituirsi in fondazione, con la possibilità di avere partner che ne sostengano l’attività, che partecipino ai suoi organi di governo. I partner previsti possono essere enti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.

ART. 3.
(Organi delle istituzioni scolastiche)
1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono: il dirigente scolastico; il consiglio di amministrazione il collegio dei docenti gli organi di valutazione collegiale degli alunni il nucleo di valutazione
IL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL POSTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ART. 5.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo generale dell’attività di istruzione scolastica . Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. Composizione: max. 11 membri (non specificata nel dettaglio la composizione, garantita presenza insegnanti e genitori)

ART. 8.
(Organi di valutazione collegiale degli alunni).
1. I docenti, nell’esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell’anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita

ART. 10.
(Nuclei di valutazione del funzionamento dell’istituto).
Ciascuna istituzione scolastica costituisce un nucleo di valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da docenti esperti

ART. 11.
(Decentralizzazione).
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessari per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni e agli enti locali nell’ambito del sistema educativo di istruzione e di formazione attribuisce le risorse finanziarie pubbliche disponibili alle istituzioni scolastiche accreditate, sulla base del criterio principale della « quota capitaria», individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica

STATO GIURIDICO, MODALITA` DI FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

ART. 12.
(Finalita`).
La funzione docente è rivolta prioritariamente a educare i giovani all’autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza culturale,tecnica, scientifica e professionale, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità . L’assolvimento di tali compiti, in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono l’oggetto della specifica responsabilità. professionale del docente. QUINDI EDUCARE (LA PAROLA ISTRUIRE E’ SPARITA: AVREMO UN MINISTERO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE?)

ART. 13.
(Percorsi di formazione iniziale dei docenti).
1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello

ART. 14.
(Albo regionale).
Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l’abilitazione all’insegnamento, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell’esame di Stato abilitante, in un apposito albo regionale, istituito presso l’ufficio scolastico regionale,

ART. 15. (LA VIA CRUCIS DEL DOCENTE )
(Contratto di inserimento formativo al lavoro).
Coloro che hanno conseguito l’abilitazione svolgono un anno di applicazione, attraverso un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro. Concluso l’anno di applicazione, il docente discute dinanzi alla commissione di valutazione , una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte nel medesimo anno e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione di un giudizio e con l’attribuzione di un punteggio. Il possesso dell’abilitazione all’insegnamento, attestato dall’iscrizione nell’albo regionale di cui costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell’anno di applicazione svolto, requisito esclusivo per l’ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale.

ART. 17.
(Articolazione della professione docente).
La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata L’attività del personale appartenente ai livelli di docente Iniziale e di docente ordinario è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un’apposita commissione di valutazione, in ordine a: a) l’efficacia dell’azione didattica e formativa b) l’impegno professionale nella progettazione e nell’attuazione del piano dell’offerta formativa c) il contributo fornito all’attività
complessiva dell’istituzione scolastica o formativa d) i titoli professionali acquisiti in servizio.

LE VALUTAZIONI (IL DIRIGENTE, TRE SAGGI E UN ESTERNO DECIDONO DELLA CARRIERA DI OGNI DOCENTE)
Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente. La commissione di valutazione è presieduta dal dirigente dell’istituzione scolastica o formativa, è composta da tre docenti esperti e da un rappresentante designato a livello regionale dall’organismo tecnico rappresentativo. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni. L’avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni. L’avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso

ART. 22.
(Contrattazione, area contrattuale autonoma e rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area)
.è istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area, Composta esclusivamente da rappresentanti sindacali dell’area dei docenti . Conseguentemente è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell’istituzione scolastica.
VIA I SINDACATI DALLA SCUOLA
Emanuele (Itis Marie Curie)

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